lunedì 23 maggio 2011

A Regola d'Arte: il nostro statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“A REGOLA D’ARTE – Progetti culturali Restauro Ricerca ”


ART. 1: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA – E’ costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 383/2000, l’Associazione di promozione sociale, culturale e di formazione extrascolastica: “A REGOLA D’ARTE – Progetti culturali Restauro Ricerca”.                                                          
L’Associazione ha sede legale in Reggio Emilia.
L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibere del C.D. possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 2: NATURA E SCOPI – L’Associazione si organizza affiliandosi al Centro Sportivo Educativo Nazionale – Ente di Promozione Sociale iscritto al n. 77 del Registro Nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni – riconoscendosi ed adeguandosi alle finalità generali dell'Ente. L’Associazione, escludendo esplicitamente ogni finalità di lucro, ha per scopi:
A) favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale e culturale e formazione extrascolastica in genere fornendo adeguata assistenza ai propri associati e\o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. B) realizzare attività di promozione sociale nelle aree della cultura storico-artistica. C) promuovere la cultura e il recupero del patrimonio storico-artistico grazie ad un sistema complesso di competenze che, lavorando in sinergia, si pone come obiettivo la conoscenza del patrimonio culturale in tutti i suoi aspetti. D) valorizzare i beni culturali con particolare attenzione al contesto e al territorio di riferimento. E) ideare, promuovere e realizzare progetti con il fine di incentivare la partecipazione della comunità, che attraverso il concetto di relazione e rete rafforza il valore di identità collettiva. F) approfondire e divulgare la conoscenza del patrimonio storico-artistico Per la realizzazione dei propri scopi, l’associazione si propone in particolare di svolgere le seguenti attività:
- promozione culturale con particolare attenzione al patrimonio storico-artistico;
- promozione di iniziative, eventi e servizi per la valorizzazione e la  conservazione del patrimonio dei beni culturali attraverso la ricerca storico-artistica, il restauro e la didattica, ovvero attraverso attività di catalogazione e schedatura di beni culturali, pubblicazione di studi e di interventi di restauro; - consulenza a supporto della realizzazione di progetti, ricerche, studi per conto di terzi; - partecipazione ad iniziative promosse da terzi; - ricerca di partner e sponsor e stipula di eventuali convenzioni e contratti per il miglior svolgimento delle attività; - svolgimento in generale di tutte le attività utili al conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà organizzare corsi formativi extrascolastici, incontri, conferenze, seminari, convegni, mostre, manifestazioni, feste sociali e simili; l'Associazione potrà realizzare materiale editoriale, audiovisivo, artistico, grafico. L'attività potrà anche essere svolta in collaborazione o a favore di altre associazioni, enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà metter in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sociali; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa presentazione alla quale danno diritto. L'Associazione si propone di porre in atto una organizzazione continua che consenta agli associati di usufruire concretamente di tutti i vantaggi derivanti dalle attività associative. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà, pur non avendo fini di lucro, realizzare delle attività economiche di carattere commerciale sia rivolete ai soci che a terzi, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private; i proventi derivanti da tali attività andranno totalmente investiti nell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutariamente previsti.

ART. 3: PATRIMONIO ED ENTRATE – Il patrimonio e le entrate sono costituite:
a)      dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
b)      dai beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
c)      da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
d)      dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
e)      contributi di soggetti pubblici e privati;
f)        da proventi diversi anche di attività economiche; durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretti, utili, avanzi di gestione, fondi, fondi, riserve o capitale. Eventuali avanzi di gestione vanno obbligatoriamente reinvestiti nell'associazione a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
L’esercizio finanziario va dal primo di Gennaio al trentuno di Dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.

ART. 4: SOCI, DIRITTI/DOVERI – Le categorie dei soci sono le seguenti:
a)      Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti/doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
b)      Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti  i cittadini italiani o stranieri, con nessun limite in merito a sesso, razza o religione da questi professata che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. La domanda di tesseramento va formulata sull’apposito modulo fornito dall’Associazione, ovvero inoltrata su supporto informatico tramite il sistema di gestione tesserati del C.S.E.N. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. I diritti doveri connessi alla qualifica di socio, compreso il diritto di usufruire dei vari servizi sociali, si acquisiscono con l'assenso del presidente o del vicepresidente e con la relativa iscrizione a libro e la materiale consegna della tessera. Qualora l'iscrizione non fosse ratificata dal Consiglio Direttivo sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del Presidente o Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L’iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L’adesione all’Associazione comporta:
a)      piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
b)      la facoltà di utilizzare la sedi sociali e le rispettive  infrastrutture facendone un uso corretto;
c)      il pagamento della tessera, delle quote associative e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
d)      mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione.
Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al C.D.. La perdita della qualità di socio può avvenire per:
a)      morosità;
b)      non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
c)      quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
d)      per comportamento scorretto.
Le espulsioni saranno decise dal C.D. senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E’ ammesso il ricorso alla Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Se non espressamente deliberato le attività di lavoro
Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

ART. 5: QUOTE SOCIALI – Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal C.D. il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

ART. 6: ASSEMBLEA/BILANCIO – L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2532, II Comma, c.c.). L’Assemblea, previa convocazione del Presidente dell’Associazione (mediante avviso affisso all’albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, entro il trenta Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e per fornire al C.D. le linee programmatiche per il successivo. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il C.D. o un terzo degli associati.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.  Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all’albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’Assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il C.D.. L’Assemblea dei soci, atleti, tesserati e tecnici nominerà i propri rappresentanti con diritto di voto in seno agli organismi ove previsto.

ART. 7: CONSIGLIO DIRETTIVO – L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli associati. Il C.D. dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. Il C.D. è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il C.D., procede inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione e/o collaborazione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 8: CARICHE SOCIALI – Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l'ordinaria amministrazione e l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del C.D.. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

ART. 9: SCIOGLIMENTO – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. Riunita in sessione straordinaria con maggioranza qualificata dei  presenti aventi diritto di voto. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co. 190, L. 662/96.

ART. 10: STATUTO/REGOLAMENTI – Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere sempre approvati dall’Assemblea.
ART. 11: COLLEGIO ARBITRALE – I provvedimenti adottati dagli organi dell’Associazione  hanno piena e definitiva efficacia, nell’ambito d’efficacia dell’associazione e nei confronti di tutti i soggetti ad essa iscritti
I tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura  nei confronti di altri tesserati dell’associazione ovvero di altre associazioni tesserate al CSEN, rinunciano ad adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria in loco di un arbitro unico che viene identificato sin d’ora con il presidente provinciale del CSEN cui l’associazione è affiliata, che si pronuncerà in maniera inappellabile intendendosi questo quale lodo irrituale. In caso di incompatibilità del soggetto rivestente la carica di presidente provinciale CSEN, si potrà adire un collegio arbitrale formato da tre membri, nominato uno per parte i quali si impegnano entro e non oltre venti giorni dall’atto di nomina a designare il presidente del collegio arbitrale. In caso di disaccordo circa la nomina ovvero in caso di inattività di una delle parti, si potrà adire il presidente del Tribunale nel quale ha sede il comitato periferico CSEN cui è affiliata l’associazione.

L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dai ruoli associativi.


ART. 12: RIMANDI – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI e del CSEN ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.